Badante “abile” e anziano “fragile”: circonvenzione probabile

Badante “abile” e anziano “fragile”: circonvenzione probabile
10 Maggio 2017: Badante “abile” e anziano “fragile”: circonvenzione probabile 10 Maggio 2017

Sempre più spesso i quotidiani riportano notizie di anziani vittime di circonvenzione, i cui patrimoni vengono “depredati” da parte di chi, come le loro/i loro “badanti”, dovrebbe al contrario curare, sorvegliare e proteggere la loro persona (cfr., di recente, www.rovigooggi.it del 7.03.2017; www.gazzettadiparma.it del 3.04.2017; www.tribunatreviso.gelocal.it del 2.03.2017).

Tale condotta configura il reato di circonvenzione di incapace previsto dall’art. 643 c.p., i cui presupposti sono in generale: a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali; b) l’induzione, da parte del reo, a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio di tale vulnerabilità, ne sfrutti la debolezza per il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr. Cass. Pen., sez. II,  20 giugno 2013 n. 39144).

In particolare, sul primo presupposto è tornata a pronunciarsi di recente la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 18817/17 depositata in data 18 aprile 2017, ha sottolineato come il delitto de quo non esiga che il soggetto passivo sia in stato di incapacità di intendere e di volere (minore ovvero interdetto o inabilitato), essendo al contrario sufficiente la sussistenza di una “minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da essere soggetto all’altrui opera di suggestione e pressione”.

Per i Giudici di Piazza Cavour, quindi, tale delitto può essere commesso in danno anche di “un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave ed aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere) o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione” (in senso conforme, vedi anche Cass. Pen., sez. II, sent. 9734/17 dep. 28 febbraio 2017).

In tale categoria, quindi, rientrerebbero tutte quelle persone che, seppur non affette da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica, si trovino in una condizione di minorata difesa e di fragilità dovuta dall’età avanzata.

Quanto, poi, alla validità dell’eventuale contratto (donazione compresa) stipulato per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, la II Sezione della Cassazione civile, con sentenza n. 7081/17 depositata in data 20 marzo 2017, ne ha dichiarato “la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti”.

In conclusione, la persona in condizione di minorata capacità psichica, causata anche solo dall’età avanzata, che dovesse essere vittima di circonvenzione, potrà trovare adeguata tutela sia in ambito penale, con la condanna del colpevole alla pena della reclusione da due a sei anni, sia in ambito civile con la dichiarazione di nullità dell’atto o del contratto che ha causato il depauperamento del suo patrimonio nonché con il risarcimento del danno morale e materiale subito in conseguenza di tale condotta.

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